Negli articoli precedenti abbiamo sottolineato i maggiori elementi di perplessità dei provvedimenti approvati, mentre adesso affrontiamo il testo del documento del Decreto sviluppo che regola le novità adottate in materia assicurativa.

Il decreto-legge n°179bis del 18 ottobre 2012 (che si presentava sotto la denominazione di “misure urgenti per la crescita del Paese”), è stato convertito in legge dopo aver subito delle modificazioni. Infatti il passaggio e l’approvazione della Camera hanno determinato, dopo il voto di fiducia, la sostituzione integrale del decreto con un maxiemendamento che contiene esclusivamente le misure che andranno in vigore (chi è interessato può leggerlo qui). Estraendo alcuni punti più interessanti dal testo, possiamo apprendere:

  • Al fine di favorire il superamento dell’attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d), dell’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché quelli inseriti nell’elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell’elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l’indicazione dell’esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata. L’IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e può adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori.
  • Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
  • A decorrere dal 1o gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non apposte. L’IVASS vigila ed adotta eventuali direttive per l’applicazione della norma e per garantire adeguata informativa ai consumatori.
  • Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l’eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’IVASS, sentite l’ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi, anche con riferimento alle attività di preventivazione, monitoraggio e valutazione.

Le novità, dunque, da tener presente riguardano innanzitutto l’Ivass, al quale viene assegnato il ruolo di prevenzione contro le frodi assicurative. L’ente che va a sostituire l’Isvap avrà la gestione della banca dati sui sinistri, a partire dall’analisi fino alla valutazione delle proposte operative che le compagnia assicurative effettueranno. È necessario evidenziare che tutte le segnalazioni ed i risultati dovranno essere resi pubblici, inoltre almeno una volta all’anno dovrà essere presentata una relazione alla commissione parlamentare competente.

All’ivass spetta anche di definire, entro 90 giorni, nuove misure di semplificazione delle procedure burocratiche, attraverso lo snellimento delle pratiche, la riduzione del cartaceo e l’incremento delle comunicazioni digitali tra imprese, intermediari e clienti (pagamenti compresi).

Un altro punto che interessa gli assicurati, è l’aggiornamento del Codice delle Assicurazioni riguardo ai sinistri, poiché nel modello di denuncia dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l’orario che affermano la disponibilità ad una ispezione per l’accertamento dei danni. Il veicolo danneggiato, inoltre, verrà tenuto a disposizione per 5 giorni lavorativi (e non più 2) dopo il ricevimento della richiesta di risarcimento.

Un giudizio sul decreto-legge non può che essere parziale o di ottimismo con cautela, dato che la conversione in legge ne ha ridotto l’azione e l’efficacia, ma ciò è in gran parte dovuto ai tempi ristretti di discussione che le istituzioni governative hanno avuto a disposizione, data l’imminente fine della operatività istituzionale. È opportuno un rinvio per una analisi più razionale, soprattutto confidando nella concretezza dell’Ivass, che verrà presto verificata a brevissimo termine. Un nostro auspicio sarebbe anche quello di un maggiore coinvolgimento degli assicurati (magari con le associazioni di consumatori o di categoria) per intraprendere un cammino più condiviso, che non estremizzi l’opposizione compagnie assicurative versus clienti.

Dopo aver analizzato il periodo di tolleranza, procediamo con un altro fallimento normativo che non ha visto la luce con il Decreto sviluppo: il riordino delle Province.

La marcia indietro dei politici su una questione già ampiamente discussa e definita, merita un’attenzione ed un approccio critico che esula dalle finalità di questo blog, quindi tralasciamo l’aspetto socio-politico per privilegiare una sintetica analisi delle conseguenze del bluff sulle province. Ci permettiamo almeno di segnalare che la decisione di lasciare tutte le province così come sono, è stata presa all’unanimità, quindi dubbi non ce ne sono.

Dal punto di vista economico è sicuramente un’operazione non troppo felice, dato che gli introiti che le province esigono pesano in parte sulle quote delle tariffe RCA. Ma più che altro si è persa una buona occasione per smuovere un sistema molto statico che non lascia prevedere movimenti verso impostazioni tariffarie più orientate alla concorrenza. Le aree metropolitane e la riduzione numerica delle province da quotare, avrebbero potuto avere un impatto sul mercato e renderlo più dinamico, anche se ad un primo impatto non era da escludere una tendenza al rialzo dettata dalle compagnie predominanti. Probabilmente nel breve termine sarebbe facilmente sorto qualche elemento di rottura, qualche compagnia minore che dalle nuove disposizioni avrebbe cercato uno spazio di inserimento nel mercato assicurativo. Oppure più semplicemente statistiche da rifare e riferimenti nuovi avrebbero potuto apportare elementi di novità e di rinegoziazione delle tariffe RCA.

Il mantenimento dello status quo, invece, non avrà altro effetto che quello di confermare le propensioni attuali sia dei costi che delle direttive in materia di RC Auto. Rimane irrisolto, dunque, il nodo della revisione dei parametri nei calcoli delle tariffe, mentre il 2013 si apre come un altro anno di transizione verso un futuro assicurativo ancora indefinito.

Prima di esaminare i contenuti effettivi della conversione in legge del decreto sviluppo, è nostra intenzione chiarire due punti che sono stati a lungo discussi e che alla fine dei conti trovano applicazioni stravolte rispetto alle costruzioni iniziali: i 15 giorni e le province.

Innanzitutto vediamo cosa succederà riguardo al tacito rinnovo. Come abbiamo visto già in precedenza, la disposizione che è stata introdotta con l’Art. 170-bis del decreto legge del 18 ottobre 2012, prevede l’abolizione del tacito rinnovo per tutte le compagnie assicurative a partire dal 1 gennaio 2013. Ne deriva, per l’assicurato, la dispensa da ogni comunicazione di disdetta, dato che al termine del contratto decade ogni legame. Fino a questo punto tutto chiaro.

Eppure con la norma approvata sono riusciti a fare confusione, introducendo un periodo di tolleranza di 15 giorni, con l’intento di agevolare gli eventuali ritardatari per una nuova stipula, rinnovando con la stessa compagnia o sottoscrivendo una nuova polizza. Già così, tra mettere e togliere, questi 15 giorni potrebbero essere fatali per chi accumuli dimenticanze e sinistri, inoltre presuppone (ma senza specifiche stabilite) comportamenti uniformi da parte delle compagnie, mentre già presupponiamo che non sarà così. E dalla padella alla brace si finisce se si considera che questa lieve tranquillità sul piano assicurativo non corrisponde affatto alle disposizioni del codice della strada, poiché permane l’obbligo di esporre il contrassegno dopo il 5° giorno successivo alla scadenza. Le forze dell’ordine possono applicare una sanzione amministrativa che va da 798€ fino a 3.194€ (che si riduce ad un quarto dell’importo se entro 15 giorni dalla contestazione si attiva una copertura RC o entro 30 giorni si vende o rottama l’auto), mentre il mancato pagamento porta dritti alla confisca del veicolo. Dunque, dopo la scadenza, rimanere in sospeso 15 giorni per una dimenticanza va bene per l’assicurazione, ma può avere conseguenze molto pesanti se le forze dell’ordine eseguono un controllo.

Un ulteriore aspetto concerne il rapporto che la compagnia ha con ogni assicurato: nei casi convenienti sarà puntuale negli avvisi di una prossima scadenza, ma nei casi invece di assicurati poco redditizi (ad esempio i virtuosi in classe 1 da molti anni, oltre ai soggetti inclini a frequenti sinistri) la tendenza che si affermerà sarà quella di affidarsi alla memoria del cliente, nell’ottica di conformare una situazione di comoda disparità.

Dal 2013 gli assicurati non si aspettino favori dalle compagnie assicurative, dunque occhio alle scadenze delle polizze!!