La nuova disposizione è stata introdotta con l’Art. 170-bis del decreto legge del 18 ottobre 2012, variando il codice delle assicurazioni private per quanto riguarda il rinnovo delle polizze RCA. Dunque a partire dal 1 gennaio 2013, tutte le compagnie si allineano alle procedure già adottate dalle assicurazioni telefoniche ed online, in modo da uniformare la materia del tacito rinnovo dei contratti assicurativi, che alla scadenza nel corso del prossimo anno sarà escluso. Non ci saranno più i 15 giorni di copertura e la polizza scadrà inesorabilmente alla cadenza annuale, senza proroghe e nessuna scusante per i ritardatari.
L’abolizione della clausola di tacito rinnovo vale per tutti i veicoli a motore ed i natanti soggetti al contratto obbligatorio della responsabilità civile, facendo decadere la precedente regola del silenzio-assenso. Dal 2013 ogni rinnovo di polizza avrà bisogno dell’esplicito consenso dell’assicurato, mentre per il cambio di compagnia non sarà più necessario l’invio della disdetta con raccomandata.
Questo allentamento dei vincoli verso la propria compagnia assicurativa dovrebbe portare ad una maggiore concorrenza e quindi ad un abbassamento dei costi per i contratti RC. D’altro canto, però, sarà molto importante evitare di giungere a ridosso della scadenza senza aver già predisposto l’ipotesi di una nuova polizza, perché i controlli delle forze dell’ordine – se dovessero accertare la mancanza di copertura – determinerebbero il sequestro del veicolo ed una multa da un minimo di 779€ fino a 3119€.