La nuova disposizione è stata introdotta con l’Art. 170-bis del decreto legge del 18 ottobre 2012, variando il codice delle assicurazioni private per quanto riguarda il rinnovo delle polizze RCA. Dunque a partire dal 1 gennaio 2013, tutte le compagnie si allineano alle procedure già adottate dalle assicurazioni telefoniche ed online, in modo da uniformare la materia del tacito rinnovo dei contratti assicurativi, che alla scadenza nel corso del prossimo anno sarà escluso. Non ci saranno più i 15 giorni di copertura e la polizza scadrà inesorabilmente alla cadenza annuale, senza proroghe e nessuna scusante per i ritardatari.

L’abolizione della clausola di tacito rinnovo vale per tutti i veicoli a motore ed i natanti soggetti al contratto obbligatorio della responsabilità civile, facendo decadere la precedente regola del silenzio-assenso. Dal 2013 ogni rinnovo di polizza avrà bisogno dell’esplicito consenso dell’assicurato, mentre per il cambio di compagnia non sarà più necessario l’invio della disdetta con raccomandata.

Questo allentamento dei vincoli verso la propria compagnia assicurativa dovrebbe portare ad una maggiore concorrenza e quindi ad un abbassamento dei costi per i contratti RC. D’altro canto, però, sarà molto importante evitare di giungere a ridosso della scadenza senza aver già predisposto l’ipotesi di una nuova polizza, perché i controlli delle forze dell’ordine – se dovessero accertare la mancanza di copertura – determinerebbero il sequestro del veicolo ed una multa da un minimo di 779€ fino a 3119€.

In molte occasioni, alla scadenza della polizza assicurativa, prevale l’idea di una difficoltà oggettiva nel trovare una Rca più conveniente di quella proposta dalla compagnia di appartenenza o dall’assicuratore di tanti anni. Il confronto, invece, è la chiave giusta per trovare l’offerta più conveniente. Se non avete tempo o non vi interessa approfondire i meccanismi e i parametri di copertura, l’alternativa è chiederci una consulenza per un preventivo, gratuito e corredato di tutte le spiegazioni che occorreranno. Come abbiamo ribadito più volte, i preventivatori online possono essere un buon passo iniziale, eppure vi sono insidie e margini di comprensione che vanno molto al di là dell’immissione di pochi dati, mentre ulteriori procedimenti possono migliorare le condizioni assicurative ed il risparmio.

Se la rinuncia a questi minimi sforzi non predomina, avrete davanti ai vostri occhi vari preventivi (con diversi premi), ma come procedere per cambiare compagnia?

Innanzitutto occhio ai tempi! Assicurazioni telefoniche ed online a parte (cioè per queste non esiste la disdetta), le compagnie di assicurazione tradizionali possono esercitare il tacito rinnovo, quindi procedono ad una nuova annualità senza la conferma dell’assicurato. E dai dati statistici, la dimenticanza della scadenza o la noncuranza dell’assicurato gioca un ruolo fondamentale nei rinnovi, perché a giochi fatti è molto complicato rimediare.

Per recedere dal contratto bisogna inviare una lettera di disdetta – indicando il numero di polizza, il modello del veicolo ed il numero di targa – esplicitando così la volontà di non continuare l’assicurazione. Questa possibilità di interruzione della polizza ha validità sia alla scadenza sia durante il periodo contrattuale, come definito dalle disposizioni dell’art. 5 (contenuto nella Legge 40 del 2007, meglio nota come Legge Bersani), che attesta: per la tutela del consumatore e per favorire lo sviluppo della concorrenza, l’assicurato può recedere da qualsiasi contratto stipulato annualmente, senza l’obbligo di sanzioni o oneri, rispettando un preavviso minimo di 15 giorni.

Per coloro che sono in ritardo su queste tempistiche e non accettano il fatto compiuto, c’è una ulteriore possibile via d’uscita. Entro la scadenza – quindi anche meno dei 15 giorni – si può recedere inviando la disdetta se, nonostante l’assenza di sinistri, il premio proposto al rinnovo è maggiore del tasso d’inflazione programmato dal Governo. Quindi le condizioni particolarmente sfavorevoli non possono essere difese in alcun modo dalle agenzie, almeno dal punto di vista legale. A volte, purtroppo, capita di trovarsi di fronte ad atteggiamenti scorretti come ad esempio il mancato o ritardato rilascio dell’attestato di rischio, documento indispensabile per formulare un nuovo preventivo ed una nuova polizza presso un’altra compagnia.

È bene ricordare che la compagnia assicurativa è obbligata per legge a rilasciare l’attestato di rischio 30 giorni prima della scadenza della polizza. Alle richieste dei clienti (meglio con raccomandata a/r), le compagnie di assicurazioni devono recapitare l’attestato di rischio entro 15 giorni, in ottemperanza al regolamento Isvap 4/2006 – e l’inosservanza potrebbe costare alla compagnia una multa che va da 1.500 € a 4.500 €.

In ogni caso non lasciatevi scoraggiare dalle problematiche e dagli ostacoli che si interpongono nel percorso di una nuova scelta o di un cambio radicale, e rivolgetevi a noi per ogni aiuto o necessità di assistenza.