In molte occasioni, alla scadenza della polizza assicurativa, prevale l’idea di una difficoltà oggettiva nel trovare una Rca più conveniente di quella proposta dalla compagnia di appartenenza o dall’assicuratore di tanti anni. Il confronto, invece, è la chiave giusta per trovare l’offerta più conveniente. Se non avete tempo o non vi interessa approfondire i meccanismi e i parametri di copertura, l’alternativa è chiederci una consulenza per un preventivo, gratuito e corredato di tutte le spiegazioni che occorreranno. Come abbiamo ribadito più volte, i preventivatori online possono essere un buon passo iniziale, eppure vi sono insidie e margini di comprensione che vanno molto al di là dell’immissione di pochi dati, mentre ulteriori procedimenti possono migliorare le condizioni assicurative ed il risparmio.

Se la rinuncia a questi minimi sforzi non predomina, avrete davanti ai vostri occhi vari preventivi (con diversi premi), ma come procedere per cambiare compagnia?

Innanzitutto occhio ai tempi! Assicurazioni telefoniche ed online a parte (cioè per queste non esiste la disdetta), le compagnie di assicurazione tradizionali possono esercitare il tacito rinnovo, quindi procedono ad una nuova annualità senza la conferma dell’assicurato. E dai dati statistici, la dimenticanza della scadenza o la noncuranza dell’assicurato gioca un ruolo fondamentale nei rinnovi, perché a giochi fatti è molto complicato rimediare.

Per recedere dal contratto bisogna inviare una lettera di disdetta – indicando il numero di polizza, il modello del veicolo ed il numero di targa – esplicitando così la volontà di non continuare l’assicurazione. Questa possibilità di interruzione della polizza ha validità sia alla scadenza sia durante il periodo contrattuale, come definito dalle disposizioni dell’art. 5 (contenuto nella Legge 40 del 2007, meglio nota come Legge Bersani), che attesta: per la tutela del consumatore e per favorire lo sviluppo della concorrenza, l’assicurato può recedere da qualsiasi contratto stipulato annualmente, senza l’obbligo di sanzioni o oneri, rispettando un preavviso minimo di 15 giorni.

Per coloro che sono in ritardo su queste tempistiche e non accettano il fatto compiuto, c’è una ulteriore possibile via d’uscita. Entro la scadenza – quindi anche meno dei 15 giorni – si può recedere inviando la disdetta se, nonostante l’assenza di sinistri, il premio proposto al rinnovo è maggiore del tasso d’inflazione programmato dal Governo. Quindi le condizioni particolarmente sfavorevoli non possono essere difese in alcun modo dalle agenzie, almeno dal punto di vista legale. A volte, purtroppo, capita di trovarsi di fronte ad atteggiamenti scorretti come ad esempio il mancato o ritardato rilascio dell’attestato di rischio, documento indispensabile per formulare un nuovo preventivo ed una nuova polizza presso un’altra compagnia.

È bene ricordare che la compagnia assicurativa è obbligata per legge a rilasciare l’attestato di rischio 30 giorni prima della scadenza della polizza. Alle richieste dei clienti (meglio con raccomandata a/r), le compagnie di assicurazioni devono recapitare l’attestato di rischio entro 15 giorni, in ottemperanza al regolamento Isvap 4/2006 – e l’inosservanza potrebbe costare alla compagnia una multa che va da 1.500 € a 4.500 €.

In ogni caso non lasciatevi scoraggiare dalle problematiche e dagli ostacoli che si interpongono nel percorso di una nuova scelta o di un cambio radicale, e rivolgetevi a noi per ogni aiuto o necessità di assistenza.